L’attuale Codice di Procedura Civile inquadra, al Capo III del Titolo I del Libro I, la figura del consulente tecnico tra gli ausiliari del giudice (artt. 61 e ss.), rinviando poi la disciplina dell’attività del consulente alla Sezione III del Capo II del Libro II (artt. 191 e ss.).
Il Codice non utilizza il termine di “consulenza tecnica” ma quello di “consulente tecnico” intendendo con tale espressione, enfatizzante il profilo soggettivo di tale figura, quell’ “ausiliario del giudice” che lo “assiste per il compimento di singoli atti o per tutto il processo”. La parola stessa, derivante dal verbo latino consulere (consultarsi, consigliare o deliberare con altri), evidenzia il ruolo a cui è chiamato il consulente ovvero quello di affiancare il giudice ed operare assieme al giudice nel processo in veste di ausiliario.
L’acronimo CTU (vale a dire Consulente Tecnico d’Ufficio) indica, quindi, quel soggetto in possesso di peculiari cognizioni tecniche in una determinata materia al quale il giudice si rivolge quando, ai fini della decisione, ritenga siano indispensabili specifiche competenze, generalmente sconosciute agli operatori del diritto. Per competenze e cognizioni tecniche si intendono, infatti, tutte le questioni non prettamente giuridiche.
Il CTU, nella veste di ausiliario, sta “accanto” ed assiste il giudice offrendogli quel “sapere” tecnico-scientifico che questi altrimenti non avrebbe posseduto. A riguardo, l’art. 61 cpc stabilisce che “Quando è necessario, il Giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica”. Il CTU, quindi, nominato dal giudice, può essere definito come quell’ausiliario del giudice, indipendente dalle parti e con conoscenze superiori a quelle possedute dall’uomo medio in una determinata materia, al quale il giudice conferisce l’incarico di assisterlo, per tutto il processo o per singoli atti, al fine di trasmettergli quelle conoscenze tecniche necessarie alla valutazione del fatto.
La decisione sull’opportunità di farsi assistere da un consulente tecnico spetta esclusivamente al giudice il quale, comunque, non è vincolato dalle risultanze alle quali il consulente è pervenuto. Il giudice, peritus peritorum, è tenuto a valutare l’elaborato peritale ed è libero di disattenderne le conclusioni motivando adeguatamente le ragioni del proprio dissenso.
L’Albo dei CTU è regolamentato dal Codice di Procedura Civile il quale dispone l’istituzione, presso ciascun Tribunale, di un Albo dei consulenti tecnici, diviso in categorie.
Ogni consulente tecnico d’ufficio deve essere iscritto all’Albo del Tribunale del luogo in cui il CTU ha la residenza ed è possibile l’iscrizione in un solo Albo.
Ai sensi dell’art. 14, disp. att., cpc l’Albo dei CTU “è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto” (Comitato per la tenuta dell’Albo).
Possono ottenere l’iscrizione nell’Albo coloro che (ex art. 15, disp. att., cpc):
- sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia;
la competenza tecnica presuppone una conoscenza approfondita della materia ottenuta con titoli di studio, con lo svolgimento dell’attività professionale e con aggiornamenti professionali continui.
- sono di condotta morale specchiata;
- sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.
Sulle domande di iscrizione, decide il Comitato sopra citato.
Il giudice, normalmente, affida le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell’Albo del proprio Tribunale. Tuttavia, può anche scegliere di conferire l’incarico di CTU sia ad un consulente iscritto in un Albo di altro Tribunale sia a persona non iscritta in alcun Albo; in tali casi, deve sentire il Presidente del Tribunale e indicare nel provvedimento i motivi della scelta (art. 22, disp. att., cpc).
Il CTP, ovvero il Consulente Tecnico di Parte, è il professionista nominato dalla parte con la specifica finalità di partecipare alle operazioni peritali svolte dal consulente tecnico d’ufficio. Mentre il CTU è un ausiliario del giudice, il CTP è un ausiliario delle parti e dei loro difensori.
L’art. 201 cpc pone, quale presupposto per la nomina dei consulenti tecnici di parte, la designazione di un consulente tecnico d’ufficio ad opera del giudice. Nulla viene stabilito, invece, relativamente ai criteri di scelta del CTP, potendo questi essere scelto sia tra gli iscritti all’Albo dei CTU sia tra i non iscritti.
Sempre l’art. 201 cpc pone in capo alle parti la mera facoltà, e non l’obbligo, di farsi assistere dal CTP (le parti “possono nominare”); infatti, qualora la parte ritenga sufficiente, ai fini di un’efficace difesa tecnica, la propria conoscenza della materia oggetto di consulenza, può ricoprire il ruolo di consulente di parte di sé stessa.
Qualora la parte decida di farsi assistere da un CTP, ha la possibilità di nominare il proprio consulente di parte già all’udienza, fissata dal giudice con ordinanza, durante la quale il CTU presta il giuramento e accetta l’incarico. Tuttavia, la legge prevede che la parte possa procedere alla nomina del CTP anche in un momento successivo, ovvero entro un termine formalizzato dal giudice che, secondo prassi consolidata, coincide con la data stabilita dal CTU per l’inizio delle operazioni peritali. In tale ultimo caso, ai sensi dell’art. 201 cpc, la nomina del consulente di parte deve avvenire con dichiarazione depositata in cancelleria.
Per effetto del combinato disposto degli artt. 194, 195 e 201 cpc il consulente di parte:
- interviene alle operazioni del CTU;
- presenta al CTU osservazioni e istanze;
- formula osservazioni (le cc.dd. “note critiche” o “osservazioni”) alla relazione preliminare (c.d. “Bozza”) trasmessa alle parti dal CTU, secondo il procedimento previsto dall’art. 195 cpc;
- partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice.